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Sovraindebitamento: Credito ai Consumatori

Cos'è

Il credito ai consumatori è un finanziamento che si può richiedere solo per bisogni personali, che riguardano la vita privata e familiare. Quando serve per acquistare qualcosa – per esempio un’auto, il televisore, un corso di formazione – si chiama prestito finalizzato o “credito collegato” e, di solito, il finanziatore versa la somma direttamente al venditore. Se invece viene richiesto perché si ha bisogno di denaro liquido, si chiama prestito non finalizzato. Sono quindi escluse dal credito ai consumatori tutte le forme di credito per esigenze che riguardano le attività professionali, quali l’acquisto di una macchina agricola o una stampante per il proprio negozio. 

Quello del riutilizzo è un mercato molto popolare in altri paesi d’Europa. In Italia, purtroppo, è ancora associato ai banchetti della Caritas o ai negozi vintage. Di cosa parliamo precisamente quando parliamo di riutilizzo? 

Cosa non è

Finanziamenti inferiori ai 200 e quelli superiori ai 75.000 euro
Finanziamenti che non prevedono il pagamento di interessi o altri costi
Finanziamenti per acquistare un terreno o un immobile costruito o progettato
Finanziamenti di durata superiore ai cinque anni garantiti da ipoteca su beni immobili
Gli sconfinamenti, cioè l’utilizzo, autorizzato in via occasionale, di somme superiori al proprio saldo di conto corrente o al fido (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z) ottenuto in conto corrente.

A chi lo posso richiedere

A un finanziatore: banche e società finanziarie autorizzate. Il finanziatore può servirsi di agenti e mediatori creditizi, che sono intermediari del credito. Se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, spesso è possibile rivolgersi direttamente ai punti vendita, per esempio ipermercati e concessionarie auto che svolgono tutte le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita.

Chi lo può ottenere?

Qualsiasi persona può richiedere un finanziamento. Per ottenerlo però è necessario dimostrare di essere in grado di restituire alle scadenze stabilite la somma ottenuta in prestito. Questa capacità si chiama “merito creditizio” e viene valutata dal finanziatore prima di concedere il prestito.

Come viene valutato il merito creditizio?

 

Prima di concludere il contratto o prima di acconsentire a un aumento importante della somma concessa, il finanziatore deve raccogliere le informazioni sulla capacità di rimborso del consumatore. Per questo può consultare una banca dati. Esistono infatti banche dati, pubbliche e private, che raccolgono informazioni sui finanziamenti ottenuti dai cittadini e anche eventuali informazioni negative, quali un finanziamento rifiutato o inadempienze nel pagamento delle rate.

LE TIPOLOGIE

PRESTITO NON FINALIZZATO

 

Prestito personale

 

Il prestito personale viene di solito concesso per soddisfare generiche esigenze di liquidità. Il finanziatore versa la somma al consumatore in un’unica soluzione e il consumatore la restituisce a rate. Per tutelarsi dal rischio di non restituzione, il finanziatore può richiedere garanzie personali quali la fideiussione e/o una polizza assicurativa.

Cessione del quinto

La legge consente ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e ai pensionati di restituire la somma avuta in prestito cedendo al finanziatore fino a un quinto del loro stipendio o della loro pensione. In questo caso, il datore di lavoro o l’ente previdenziale trattengono la rata dallo stipendio o dalla pensione e la versano al finanziatore. I pensionati possono richiedere solo la cessione di un quinto, perché per loro esiste il limite di una sola trattenuta sulla pensione, che non può superare il quinto della somma mensile percepita. Il dipendente, invece, può chiedere un finanziamento di importo più alto cedendo un ulteriore quinto del proprio stipendio; in questo caso, oltre alla cessione del quinto, deve stipulare con il finanziatore anche il contratto di “delegazione di pagamento” Il datore di lavoro è tenuto ad aderire alla cessione del quinto mentre è libero di aderire o meno alla delegazione di pagamento. Per la cessione del quinto la legge richiede di stipulare una polizza assicurativa per coprire il rischio di morte e/o di
perdita dell’impiego del debitore. Chi richiede la cessione del quinto ha tutte le tutele e i diritti previsti dal credito ai consumatori qualunque sia l’importo del finanziamento
.

Apertura di credito in conto corrente

 

La banca si impegna a mettere a disposizione una somma sul conto corrente del cliente per un importo massimo prestabilito. Per avere la somma a disposizione il cliente paga alla banca una commissione, mentre sulle somme utilizzate paga solo gli interessi indicati nel contratto. Quando il cliente restituisce in tutto o in parte la somma utilizzata, con gli interessi, potrà averla nuovamente a disposizione e continuare a utilizzarla.

Carte revolving

 

Con la carta di credito revolving il titolare non solo ha a disposizione uno strumento di pagamento ma riceve anche un vero e proprio prestito, che può utilizzare per fare acquisti direttamente presso i venditori o per prelevare denaro liquido. Il prestito si rimborsa a rate e con gli interessi, a un tasso che di solito è variabile. La carta può essere utilizzata fino al raggiungimento del limite massimo (plafond) stabilito dal finanziatore. Ogni volta che, attraverso le rate, si restituisce la somma utilizzata (quota capitale), questa somma può essere nuovamente spesa utilizzando la carta. Per questo la carta si chiama “revolving”.

PRESTITO FINALIZZATO

Il prestito finalizzato, o “credito collegato”, è un finanziamento legato all’acquisto di un determinato bene o servizio, da restituire a rate. Il consumatore può ottenerlo anche direttamente presso il venditore che ha una convenzione con una o più banche o società finanziarie e di solito gestisce la pratica per loro conto. Il contratto deve contenere la descrizione dettagliata dei beni o servizi e l’indicazione dei loro prezzi.

IL COSTO DEL CREDITO

 

TAN

 

Il TAN (Tasso Annuo Nominale) indica il tasso di interesse “puro”, in percentuale sul credito concesso e su base annua. “Puro” significa che non comprende spese o commissioni e non indica il “costo totale del finanziamento”, espresso invece dal TAEG. Quindi un prestito con TAN pari a zero potrebbe avere un TAEG molto maggiore di zero. I messaggi pubblicitari e la documentazione d’offerta devono sempre riportare il TAN con l’indicazione se è fisso o variabile.

TAEG

 

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), espresso in percentuale sul credito concesso e su base annua, comprende tutti i costi e per questo è particolarmente utile per capire quale può essere il finanziamento più adatto alle proprie esigenze e possibilità economiche. Il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori. Non solo comprende tutti i costi, ma è un indice armonizzato a livello europeo. Permette quindi di confrontare facilmente e rapidamente tutti i finanziamenti, anche quelli offerti da operatori stranieri sul mercato italiano. Ciò nonostante il TAEG potrebbe non corrispondere esattamente ai costi in realtà sostenuti. Nell’apertura di credito in conto corrente e nella carta di credito revolving, per esempio, i costi dipendono da elementi non prevedibili, quali le oscillazioni del tasso di interesse e la frequenza di utilizzo e rimborso delle somme. In questi casi è particolarmente utile l’esempio rappresentativo che il finanziatore è tenuto a indicare nella documentazione informativa. Per legge, il TAEG deve essere sempre indicato nei messaggi pubblicitari, nella documentazione informativa e nel contratto. Nei messaggi pubblicitari il TAEG deve avere almeno la stessa evidenza di tutti gli altri costi e informazioni.

TEGM

Il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) è il tasso di riferimento per calcolare la soglia di usura (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z), oltre la quale un finanziamento è illegale. Rappresenta la media trimestrale dei Tassi Effettivi Globali (TEG) applicati da tutti i finanziatori alle singole tipologie di finanziamento (ad esempio: apertura di credito in conto corrente, prestito personale, cessione del quinto). Il TEGM tiene conto di tutte le spese connesse al finanziamento, escluse quelle per imposte e tasse. Per verificare che il tasso applicato non sia illegale, occorre individuare il “tasso soglia” della tipologia di finanziamento che interessa e confrontarlo con il tasso effettivo applicato al proprio finanziamento. I finanziatori devono esporre sul proprio sito internet o nei propri locali la tabella dei tassi soglia, consultabile anche sul sito della Banca d’Italia.

CREDITO E PUBBLICITÀ

Come leggere gli annunci pubblicitari

I messaggi promozionali e gli annunci pubblicitari permettono di avere un primo orientamento tra le offerte di credito ai consumatori. Perché il consumatore possa valutare l’offerta con facilità, la legge richiede che gli annunci siano il più possibile chiari e comprensibili. Gli annunci pubblicitari dei finanziatori e dei venditori di beni e servizi, se riportano il TAN o altre cifre relative ai costi del credito (anche lo 0 è una cifra!), devono:

  • indicare le informazioni essenziali in forma chiara, concisa ed evidenziata rispetto al resto: tasso di interesse su base annua, spese che determinano il costo totale del credito, importo totale del credito o cifra massima che può essere messa a disposizione, durata del contratto, importo totale dovuto e ammontare delle singole rate (se possono essere determinate in anticipo);

  • dare al TAEG almeno la stessa evidenza di tutte le altre informazioni;

  • fornire un esempio concreto che illustri le caratteristiche del finanziamento;

  • indicare l’eventuale obbligo di sottoscrivere contratti per uno o più servizi accessori, a meno che i costi connessi al contratto non siano già inclusi nel TAEG.

COME CHIEDERE UN FINANZIAMENTO

A chi rivolgersi

 

A una banca o a una società finanziaria autorizzata. Queste possono servirsi di intermediari del credito: agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, iscritti negli Elenchi tenuti dall’ OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z). Gli agenti operano direttamente per conto del finanziatore e possono concludere il contratto di finanziamento. I mediatori creditizi, invece, sono soggetti indipendenti che possono solo promuovere il finanziamento ma non concludere il contratto; per la loro attività richiedono un compenso, da concordare con il consumatore. Bisogna sempre verificare che l’intermediario del credito sia iscritto negli Elenchi dell’OAM. Gli elenchi riportano anche le informazioni sul regolare esercizio dell’attività. Se un soggetto non è in regola, è importante segnalarlo all’OAM (www.organismo-am.it/). A volte la banca o la società finanziaria stessa può essere intermediario del credito perché propone finanziamenti di altre banche o società. Se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, è possibile rivolgersi direttamente al punto vendita, per esempio il supermercato o il concessionario auto. In questo caso il venditore svolge tutte le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita.

Come scegliere il finanziamento adatto

 

Il finanziatore o l’intermediario del credito deve fornire al consumatore tutte le informazioni per valutare la propria offerta e confrontarla con le altre proposte sul mercato. In questa fase il consumatore espone le sue esigenze ed esprime le sue preferenze. Il finanziatore o l’intermediario deve consegnare gratuitamente il modulo SECCI. Per permettergli di valutare con calma, la consegna deve avvenire prima che il consumatore firmi il contratto o la proposta irrevocabile. All’interno del formato standardizzato, il modulo deve indicare le condizioni contrattuali secondo le caratteristiche e le esigenze del cliente; le informazioni non previste dal SECCI devono essere fornite con un documento a parte. Prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso, il finanziatore è infatti obbligato a fornirgli gratuitamente chiarimenti completi sulle caratteristiche essenziali del finanziamento, sulle condizioni contrattuali, sugli obblighi che derivano dal contratto e sulle conseguenze del mancato pagamento delle rate. Il consumatore ha il diritto di richiedere e ottenere gratuitamente una copia del contratto pronta per essere firmata, per poterla valutare con calma a casa.

Modulo SECCI

 

Il modulo SECCI deve indicare:

  • le caratteristiche principali del finanziamento, ad esempio: tipo di contratto, importo, durata, rate, il bene o servizio e il prezzo in caso di credito finalizzato, le garanzie le informazioni sui costi del credito: tasso di interesse e TAEG con il dettaglio dei costi inclusi e non inclusi e un esempio rappresentativo degli altri aspetti legali, ad esempio la consultazione di una banca dati; il diritto a ricevere una copia del contratto; prima della firma, diritto di recesso, rimborso anticipato, conseguenze in caso di mancato pagamento di una o più rate;

  • le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza (online o per telefono). Se le informazioni ricevute non sono sufficienti o se ha difficoltà a comprenderle, il consumatore può rivolgersi al finanziatore.

Il finanziatore deve garantire assistenza, almeno nei normali orari di lavoro e con colloqui individuali e diretti, anche per telefono. Il consumatore ha il diritto di ricevere assistenza anche presso gli intermediari del credito.

Suggerimenti

 

Per valutare la convenienza del tasso di interesse offerto e ricercare sul mercato il prodotto meno costoso, è utile confrontare i moduli SECCI delle proposte di uno o più intermediari, prendendo come riferimento il TAEG. Informazioni sono disponibili nei siti internet degli intermediari dove è spesso possibile ottenere preventivi personalizzati e gratuiti. Perché il confronto sia utile è però necessario che le caratteristiche del finanziamento richiesto (per esempio tipologia, importo, durata, numero delle rate) siano le stesse per tutti gli intermediari considerati. Prima di stipulare un contratto di credito è bene valutare la reale importanza dell’esigenza che si intende soddisfare e verificare se le proprie entrate sono sufficienti per pagare le rate nel tempo. Per questo, fin dal momento della richiesta, occorre sempre considerare che, durante il periodo del finanziamento, possono accadere eventi imprevisti che richiedono nuove uscite (spese mediche, per la casa, per i figli) o fanno diminuire le entrate (perdita del lavoro, cassa integrazione, malattie). Quando si ha già un finanziamento in corso, bisogna fare molta attenzione prima di assumerne di nuovi, perché il rischio è che le rate diventino insostenibili. È possibile pretendere una collaborazione adeguata e puntuale da parte dei finanziatori e degli intermediari del credito anche su questi aspetti.

 

PRINCIPALI ATTENZIONI E RISCHI

Merito Creditizio

 

Prima di concludere il contratto o di concedere un aumento significativo dell’importo del credito, il finanziatore ha l’obbligo di valutare la capacità di rimborso del consumatore, sia chiedendo le informazioni direttamente a lui, sia consultando una banca dati: la Centrale dei Rischi o un SIC. Se la domanda di credito viene rifiutata sulla base della consultazione di una banca dati, il consumatore ha il diritto di esserne informato immediatamente e gratuitamente, con l’indicazione della banca dati e del risultato della consultazione. La prima volta che il finanziatore segnala a una banca dati informazioni negative sul conto di un consumatore (ad esempio mancato pagamento continuativo delle rate), quest’ultimo, e le altre persone coinvolte nel pagamento (per esempio il garante), devono esserne informati in anticipo, anche per poter eventualmente contestare la segnalazione. Il consumatore può consultare a sua volta le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi e nei SIC, e sapere chi lo segnala. Se ritiene che le informazioni che lo riguardano non siano corrette, può contestarle e chiederne la verifica e la correzione. Per questo, può rivolgersi direttamente a chi lo ha segnalato o scrivere al gestore della banca dati. Tutti i cittadini possono conoscere le informazioni presenti a loro nome nella Centrale dei Rischi. L’accesso è gratuito e può essere effettuato in modo veloce e sicuro anche online.

Coperture Assicurative

La copertura assicurativa è una scelta del cliente, anche se molte banche e società finanziarie la richiedono per proteggersi dal rischio di mancato pagamento. Se la banca o la società finanziaria chiede di stipulare un’assicurazione sulla vita, è tenuta ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento, la polizza che il cliente presenta o reperisce autonomamente sul mercato, sempre che la polizza offra un livello di protezione equivalente a quella proposta dall’intermediario. Se il cliente accetta di stipulare l’assicurazione offerta dall’intermediario, dovrà essere informato dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario. È importante fare attenzione ai costi della polizza: quella proposta dall’intermediario potrebbe essere più costosa di altre offerte sul mercato. Per la cessione del quinto è obbligatoria per legge la polizza a copertura dei rischi di perdita dell’impiego e/o morte. Tale copertura assicurativa spesso può essere richiesta anche per la delegazione di pagamento. Anche per le assicurazioni esistono forme di tutela previste dalla legge.

Rapporto col venditore


Il venditore può concedere al consumatore di pagare a rate (“dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati”), ma senza richiedere il pagamento di interessi e di altri costi. Se invece promuove o conclude contratti di credito, può farlo solo per conto di un finanziatore e solo per l’acquisto di beni e servizi che è lui stesso a commercializzare. Il venditore non può per esempio vendere una carta revolving. Se questo avvenisse, è importante segnalarlo con un esposto alla Banca d’Italia. Se il venditore non consegna i beni o non presta i servizi acquistati, o in certi casi se vi è un difetto importante, il consumatore può rivolgersi al finanziatore per sciogliere anche il contratto di credito, ma solo dopo aver inutilmente richiesto per iscritto al venditore quanto dovuto. Se ottiene lo scioglimento del contratto di credito, le rate e le altre somme già versate al venditore devono essergli restituite dal finanziatore.


Diritto di recesso


Il consumatore – entro 14 giorni dalla data della firma – può recedere dal contratto inviando una comunicazione al finanziatore secondo le modalità dallo stesso indicate. Per recedere non deve dare alcuna motivazione. Se nel frattempo il consumatore ha ricevuto il finanziamento, anche solo in parte, entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso è tenuto a restituire la somma ricevuta e a pagare gli interessi maturati fino alla restituzione. Recedere dal contratto di credito significa recedere anche dai servizi accessori connessi, forniti dal finanziatore o da terzi, a meno che questi ultimi non provino che forniscono i servizi in via autonoma, cioè al di fuori di un accordo con il finanziatore. Se il contratto è a tempo indeterminato, il consumatore può recedere in ogni momento, senza penalità e senza costi. In questo caso, il contratto può prevedere un obbligo di preavviso non superiore a un mese. Anche il finanziatore può recedere, ma deve comunicarlo al consumatore con almeno due mesi di preavviso. Può anche sospendere il credito, ma deve esserci una giusta causa – ad esempio il sospetto di furto della carta di credito – e deve informarne prima il consumatore.


Mancato pagamento delle rate


Se si restituisce il prestito a rate, di solito mensili, prima di chiedere il finanziamento è importante valutare bene la propria disponibilità mensile, cioè il denaro che resta se dallo stipendio si tolgono le spese correnti e altre rate da pagare. In caso di mancato pagamento delle rate, il finanziatore può rivalersi sulla garanzia e ricorrere a tutte le azioni previste dalla legge per riscuotere il suo credito, dai solleciti formali al ricorso al giudice. Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze previste per il pagamento delle rate può comportare per il consumatore maggiori costi, a partire dagli interessi di mora, non compresi nel TAEG. Nei casi più gravi il finanziatore può ottenere lo scioglimento del contratto, che obbliga il consumatore a rimborsare subito tutto il debito residuo. Un’altra conseguenza del mancato pagamento delle rate è che il finanziatore segnali tali informazioni negative alla Centrale dei Rischi o ai SIC. La segnalazione può rendere difficile ottenere un credito in futuro. Tutte le conseguenze del mancato pagamento devono essere indicate nella documentazione informativa e nel contratto.


Modifiche Contrattuali


Rispetto al momento della firma, nel corso del contratto possono cambiare alcune condizioni. Il cambiamento può dipendere dal cliente, per esempio perché peggiora la sua situazione finanziaria. Oppure può dipendere da circostanze esterne, come la situazione economica generale. In questi casi il finanziatore può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali iniziali solo se:

  1. nel contratto è espressamente previsto il diritto del finanziatore di modificare le condizioni contrattuali  e se il cliente ha espressamente approvato questa clausola;

  2. c’è un giustificato motivo. Si deve trattare di cause intervenute dopo la conclusione del contratto e ben  circostanziate. In nessun caso il finanziatore può introdurre una condizione del tutto nuova rispetto a quelle iniziali.

È possibile modificare i tassi di interesse solo nei contratti a tempo indeterminato. In questo caso, la proposta deve indicare anche come la modifica inciderà sull’importo dovuto e sulla periodicità delle rate. Ogni volta che il finanziatore vuole modificare una o più condizioni, deve inviare al consumatore una comunicazione dal titolo Proposta di modifica unilaterale del contratto. Nella proposta deve spiegare con chiarezza i motivi della modifica, in modo che il consumatore possa valutare se è giustificata, e deve inviare la proposta almeno due mesi prima che la modifica entri in vigore. Se il consumatore condivide le motivazioni e accetta la modifica, non deve fare nulla. Se invece vuole rifiutare la proposta, prima che la modifica entri in vigore deve comunicare al finanziatore la sua intenzione di sciogliere il contratto. Potrà farlo senza motivare la sua decisione e senza alcun costo, alle condizioni precedenti alla modifica proposta, ma dovrà restituire con gli interessi la somma già ricevuta.


Rimborso anticipato
 

In qualsiasi momento il consumatore può restituire in anticipo, anche in parte, le somme dovute. In questo caso ha diritto a una riduzione dei costi del credito che deriva dalla minore durata del contratto. Tranne alcune eccezioni, il finanziatore potrebbe richiedere l’indennizzo di costi direttamente collegati al rimborso anticipato, da motivare con precisione. L’indennizzo non può comunque superare l’1% della somma rimborsata se la durata residua del contratto è superiore a 1 anno, e lo 0,5% se è uguale o inferiore a 1 anno.

I DIRITTI DEL CONSUMATORE

 

Prima della firma del contratto


1. Ricevere gratuitamente dal finanziatore o dall’intermediario del credito tutte le informazioni necessarie a confrontare le diverse offerte.
2. Ottenere gratuitamente e portare con sé il modulo SECCI. Solo nel caso dell’apertura di credito in conto corrente le informazioni del SECCI possono essere contenute in altri documenti di trasparenza del conto corrente.
3. Ricevere gratuitamente spiegazioni dal finanziatore o dall’intermediario del credito.
4. Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto anche prima della sua conclusione e senza impegno per le parti.
5. Avere accesso al modulo SECCI e alla copia completa del contratto anche dal sito internet del finanziatore nei casi in cui è possibile concludere il contratto online.
6. Conoscere il TAEG e l’importo totale dovuto.
7. Essere informato immediatamente e gratuitamente dal finanziatore che il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, con l’indicazione della banca dati e degli elementi emersi.
8. Richiedere alla banca dati indicata dal finanziatore copia del risultato della consultazione.
9. Essere informato sulla possibilità e le conseguenze del rimborso anticipato del prestito.
10. Essere informato su come ed entro quali termini è possibile recedere dal contratto.


Alla firma del contratto


1. Non ottenere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel moduloSECCI o in altro documento informativo.
2. Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni. Le comunicazioni online dovute per legge sono sempre gratuite.
3. Ricevere una copia del contratto firmato dal finanziatore, da conservare.

 

Dopo la firma del contratto
 

1. Ricevere comunicazioni periodiche sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno. Contestare le singole operazioni entro i termini previsti dalla legge, cioè 60 giorni dal momento in cui si riceve la comunicazione.
2. Per i contratti a tempo determinato ricevere gratuitamente, a richiesta, la tabella di ammortamento con il piano di restituzione del prestito.
3. Ricevere comunicazione scritta della prima segnalazione di informazioni negative in una banca dati.
4. Chiedere al finanziatore la correzione/ cancellazione dei dati errati o imprecisi segnalati in una banca dati.
5. Ricevere comunicazione scritta dell’eventuale cessione del credito o del contratto a un altro soggetto e far valere le proprie ragioni anche nei confronti del nuovo finanziatore.
6. Ricevere dal finanziatore, con un preavviso di almeno due mesi e in forma scritta, la proposta di qualunque modifica delle condizioni contrattuali.
7. Rifiutare la proposta di modifica senza spese, recedendo dal contratto.
8. Recedere dal contratto senza obbligo di motivazione entro 14 giorni dalla sua conclusione, in qualsiasi momento se il contratto è a tempo indeterminato.
9. In caso di inadempimento del fornitore dei beni o servizi e dopo averlo inutilmente sollecitato per le vie formali, chiedere lo scioglimento anche del contratto di credito e ottenere la restituzione delle somme già versate.

10. Rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, anche in parte, la somma dovuta e avere una riduzione dei costi del credito.

 

Per ricevere maggiori informazioni o supporto su finanziamenti, sovraindebitamento o più in generale su di un utilizzo responsabile e consapevole del denaro, è possibile contattare gli Info Point dedicati di Codici Emilia-Romagna:

 

BELLARIA IGEA MARINA (RN)

Piazza del Popolo 1

Tel. 0541.17.94.204

Lun. 14:00-17:00 e Mar. 09:00-12:00

 

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

Corso Perticari

(Casa delle Associazioni Villa Perticari)

Tel. 0541.17.98.472

Lun. e Mer. 9:00-12:00

 

FANANO (MO)

Piazza Marconi 1

Tel. 0536.19.42.839

Mar. 08:00-14:00, Mer. e Gio. 13:00-19:00

 

 

Scaricare la mini-guida sul sovraindebitamento e il credito al consumatore, e condividerla con chi vuoi!

 

 

 

 

 

 

 

Realizzato nell'ambito del progetto "Scegli consapevole" finanziato dalla Regione Emilia-Romagna

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